Vorrei aiutare un amico ad aprire una nuova attività senza rischiare di perdere il denaro investito. È meglio un prestito o una partecipazione societaria? Come potrei tutelarmi? Nel primo caso, quale dicitura dovrei mettere sul bonifico? Si deve pagare l’Iva o altra tassa?
Innanzitutto, è bene precisare che il prestito tra privati è possibile ed è lecito. Si tratta di un contratto di mutuo cui la legge non richiede una forma scritta: perché si formalizzi un mutuo basta la consegna del denaro dietro impegno alla restituzione.
Restituzione che può avvenire con gli interessi (in tal caso si parla di «mutuo a titolo oneroso») o senza interessi (in tal caso si parla di «mutuo a titolo gratuito»). Se le parti non concordano che tipo di mutuo è, esso si considera a titolo oneroso e, quindi, sulla somma prestata sono dovuti gli interessi al tasso legale (fissato con decreto ministeriale una volta all’anno).
Da un punto di vista legale e giuridico, pertanto, l’assenza di un contratto scritto non è condizione di nullità del mutuo, ma rende più difficile il recupero. Chi infatti vuol recuperare i soldi prestati deve dimostrare non solo la consegna del denaro ma anche la ragione di tale consegna: il che significa escludere che si sia trattato di una donazione. Sul punto la Cassazione è stata molto rigorosa: in caso di soldi dati a una persona qualsiasi, essi si considerano – in assenza di prove contrarie – come frutto di un regalo (ossia una donazione) e non un prestito.
Inoltre, con i controlli che vengono effettuati sui conti in banca, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare le somme di denaro ricevute in prestito in entrata sul proprio conto bancario. Se queste somme non hanno un giustificativo dimostrabile con una scrittura privata di prestito di denaro, possono essere contestate come ricavi non dichiarati.
Pertanto, al fine di cautelarsi e poter dimostrare, in futuro, gli accordi intrattenuti con la persona beneficiaria del prestito, è quello di firmare una
scrittura privata. Non è necessario che le firme siano autenticate dal notaio, ma è quantomeno opportuno che tale scrittura privata abbia una data certa (data certa che può essere fornita dalla registrazione o con timbro dell’ufficio postale).
Quando si scrive una scrittura privata per prestito, bisogna inserire nell’intestazione la dicitura “ex Art. 1813 e ss. c.c.”, in modo da indicare che la tipologia del contratto di prestito è il mutuo.
Poi, è necessario specificare i dati personali delle parti coinvolte e l’importo che viene prestato.
Oltre ad indicare la somma corrisposta a titolo di finanziamento, oltre che gli estremi identificativi delle parti, è necessario specificare anche se il prestito è stato erogato a titolo gratuito o dietro compenso (interessi), sempre nel limite fissato dalla Banca d’Italia e oltre il quale scatterebbe il reato di usura.
È bene precisare, inoltre, che chi percepisce un interesse da un prestito, consegue un reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h), D.P.R. 22. dicembre 1986, n. 917; il provento andrà esposto nella dichiarazione annuale dei redditi (Mod. UNICO, Persone fisiche – Quadro RL 2).
Fondamentale, sarà indicare le modalità e le tempistiche di restituzione della somma prestata, se si tratta di un rimborso a rate (inserendo le singole scadenze), o in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda le modalità, nel momento in cui si presta una somma di denaro, se si tratta di somme superiori a 2.000 euro è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come il bonifico o l’assegno non trasferibile. Non esistono formule prestabilite per la causale del bonifico: tuttavia, in questo caso, qualora il prestito avvenga a titolo gratuito (ossia senza interessi), si può utilizzare la dicitura: “Prestito infruttifero per …… ”(inserire la ragione del prestito). Tale somma non è assoggettabile ad Iva.
Per quanto riguarda l’alternativa di partecipare al progetto con quote societarie, per sapere se e in che termini, in futuro, ci potrebbe essere il rischio di perdite anche a discapito del patrimonio personale, bisogna capire che tipo di società la persona intende costituire.
Anche per questo motivo, per non incorrere in nessun rischio e a maggior tutela dei diritti del prestatore, è consigliabile di procedere con un prestito personale/mutuo da redarsi in forma scritta, con le modalità indicate.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Francesca Bonfogo
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