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Correttivo Codice appalti 2025: le ipotesi di modifica #adessonews

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In cima alla lista delle modifiche al D.Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi e l’equo compenso. Il progetto del Governo e le proposte presentate in Parlamento

Il nuovo codice degli appalti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con piena efficacia a partire dal 1° luglio 2023. Finora ha subito modifiche solo marginali, ma dopo la conclusione del tavolo di consultazione digitale con gli operatori, si prevede un restyling ben più importante.

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L’intervento correttivo si propone di affrontare questioni fondamentali come l’equo compenso e la revisione dei prezzi, aspetti da tempo al centro del dibattito tra gli operatori del settore e le istituzioni. Le modifiche proposte riguardano anche misure per aumentare la concorrenza negli appalti a procedura ristretta e semplificare la revisione dei prezzi per gli accordi quadro.

La bozza del decreto correttivo dovrebbe essere pronta per uno dei prossimi Consigli dei Ministri e, dopo l’approvazione iniziale, il decreto dovrà passare attraverso diverse fasi di consultazione e approvazione, con un termine di 30 giorni per le osservazioni da parte della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato. Se non ci saranno risposte entro questo termine, il governo potrà procedere comunque con l’approvazione.

Intanto 4 diverse risoluzioni si stanno discutendo proprio in questi giorni alla Camera. Si presume che molte delle proposte presentate troveranno spazio nel decreto correttivo.

Resterà fissato al 1° gennaio 2025 l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare il BIM per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di euro. Per sapere di più, scarica gratis e leggi l’ebook Appalti BIM.

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Le modifiche al codice appalti in esame alla camera

Prima di analizzare il contenuto delle risoluzioni presentate dalla Camera per le modifiche correttive al Codice appalti, è utile fare un passo indietro e ripercorrere alcuni passaggi chiave della normativa italiana in materia di contratti pubblici.

Con la Legge 78/2022, il Governo è stato incaricato di emanare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi relativi alla regolamentazione dei contratti pubblici, processo che si è concluso il 31 marzo 2023 con l’approvazione del nuovo Codice appalti.

La legge prevede, inoltre, che entro 2 anni il Governo ha la facoltà di introdurre correzioni e integrazioni necessarie sulla base dell’esperienza pratica, seguendo la stessa procedura e rispettando i principi e criteri direttivi originari.

Sulla base della normativa sopracitata, in VII Commissione della Camera dei Deputati (Ambiente e Territorio Lavori Pubblici) sono state presentate 4 diverse risoluzioni:

  • Risoluzione 7_00220
  • Risoluzione 7_00229
  • Risoluzione 7_00234
  • Risoluzione 7_00247

Scopriamo insieme i temi principali trattati da ogni risoluzione.

Risoluzione 7_00220: le modifiche proposte

  • Procedura negoziata senza bando – garantire una pubblicità adeguata sia prima che dopo l’adozione di questa metodologia, con lo scopo di bilanciare l’aggravio di adempimenti e costi con la riduzione dei rischi di contenzioso, promuovendo una maggiore chiarezza nelle operazioni;
  • Revisione dei prezzi – reintrodurre una revisione annuale per i contratti periodici o continuativa, simile a quanto previsto in precedenti versioni del Codice degli Appalti;
  • Requisiti per professionisti – rivalutare il limite previsto dall’articolo 100 (esperienza solo negli ultimi 3 anni, rispetto ai 10 anni previsti in passato), bilanciando l’esigenza di selezionare i professionisti sulla base di esperienza maturata in tempi prossimi alla procedura di affidamento, con la necessità di concedere agli stessi la possibilità di dimostrare la propria capacità di stare al passo con l’innovazione tecnologica e con le esigenze di adeguare ogni soluzione tecnica agli obiettivi di resilienza e sostenibilità ambientale;
  • Direzione dei lavori – rafforzare il ruolo di garante dell’esecuzione dei lavori in capo al direttore dei lavori, anche con riferimento alle proposte tecniche o alle soluzioni legate a migliorie;
  • Collaudo e verifica di conformità – ridurre i termini per il collaudo finale da 6 a 4 mesi per opere non rilevanti per consentire una liquidazione più rapida dei pagamenti agli appaltatori;
  • Subappalto – Regolamentare puntualmente la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata;
  • Modifiche ai contratti in corso – prevedere la possibilità di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell’importo da contratto contrasta con la logica primaria;
  • Accordi quadro – prevedere, nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro, la soppressione della garanzia del 2 per cento posta a carico degli operatori economici aggiudicatari.

Risoluzione 7_00229: le modifiche proposte

  • Concorsi di progettazione – prevedere che i concorsi di progettazione si svolgano preferibilmente in due fasi e che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia completato dal solo vincitore entro i termini indicati nel bando;
  • Procedure di affidamento – prevedere una maggiore pubblicità preventiva e successiva per le procedure negoziate senza bando, per garantire trasparenza e ridurre i rischi di contenzioso;
  • Revisione prezzi – chiarire e disciplinare con puntualità che:
    • nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi;
    • tali clausole non apportano modifiche tali da alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
    • si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, quale soglia di attivazione del meccanismo revisionale, e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
    • proprio in questo senso, sarebbe fondamentale chiarire che il già citato 5% indicato dalla norma non costituisce un’alea ma una soglia di attivazione. Ovvero, se l’aumento dell’importo supera il 5 per cento si applica la revisione prezzi su tutto l’importo e non detraendo il 5 per cento, altrimenti vi sarebbero due alee (il 5 per cento e l’80 per cento) per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione dei prezzi dovrebbe essere annuale e basata su indici Istat, con specifiche modalità di applicazione;
  • Subappalto – prevedere che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre a quelli stabiliti dal primo subappaltatore e che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;
  • Servizi di architettura e ingegneria – prevede la presenza di un professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche nei raggruppamenti temporanei;
  • Prestazioni nei contratti in corso di esecuzione – stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10 per cento dell’importo da contratto.

Risoluzione 7_00234: le modifiche proposte

  • Trasparenza nei contratti pubblici – estendere le norme di trasparenza a tutte le procedure di affidamento, inclusi gli affidamenti diretti alle società in house, secondo il principio di auto-organizzazione amministrativa;
  • Appalto integrato – ripristinare la normativa precedente che richiedeva che l’elemento tecnologico fosse predominante per giustificare l’uso dell’appalto integrato, evitando abusi di questa pratica;
  • Procedure di affidamento – ridimensionamento delle soglie che esentano le stazioni appaltanti dal confronto competitivo e l’obbligo di pubblicare motivazioni per le scelte di affidamento sul sito ufficiale. Si ritiene altresì opportuno estendere in modo generalizzato la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere, anche per gli appalti sotto soglia, alla procedura ordinaria in luogo della procedura negoziata, qualora tale soluzione appaia la più idonea rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento;
  • Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità – ripristinare il monitoraggio da parte dell’ANAC sui criteri ambientali minimi per assicurare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità;
  • Revisione dei prezzi – attivazione delle clausole di revisione dei prezzi solo in presenza di condizioni oggettive imprevedibili, con metodi verificabili basati su dati statistici;
  • Cause di esclusione non automatica – inclusione automatica delle violazioni gravi in materia di salute e sicurezza tra le cause di esclusione dalle gare;
  • Subappalto a cascata – regole più chiare per il subappalto, limitando la possibilità di subappaltare ulteriormente e imponendo requisiti rigorosi per i subappaltatori.

Risoluzione 7_00247: le modifiche proposte

La Risoluzione in Commissione 7/00247, presentata da Massimo Milani il 2 agosto 2024, si inserisce nel contesto della legislazione sui contratti pubblici, in particolare in relazione alle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.  La risoluzione propone di rivedere tali soglie e di garantire che i contratti a esecuzione periodica o continuativa includano clausole di revisione periodica del prezzo, come previsto dalla normativa precedente. Inoltre, si evidenziano le necessità di un aggiornamento delle percentuali sulle spese generali e di una maggiore chiarezza nella redazione delle clausole di revisione nei documenti di gara. Scopriamo i principali punti:

  • Revisione prezzi – fissare opportune percentuali dell’importo complessivo del contratto come soglia oltre oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, che in caso di variazione dei
    prezzi in questa sede si propone siano pari al 2 per cento e il riconoscimento di una percentuale congrua, che in questa sede si propone pari al 90 per cento con riferimento alla variazione complessiva;
  • Procedure negoziate – ridurre la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando, indicando importi inferiori alle soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti, che si propone pari a 2,5 milioni di euro, prevedendo, oltre tale soglia, l’obbligo di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse.
    Inoltre, sarebbe opportuno prevedere quale meccanismo obbligatorio di selezione nelle procedure negoziate il ricorso ad elenchi costituiti annualmente dalle committenti e organizzati per fasce di importo e di categorie;
  • Anomalie nelle offerte – introdurre nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara, rendendo la scelta del sistema utilizzato non prevedibile; aumentando gli elementi di variabilità, per impedire eventuali condizionamenti, e puntando su metodi equilibrati, che, da un lato, evitino situazioni di eccessivo ribasso, e, dall’altro lato, non precludano la presentazione di offerte economicamente convenienti anche per l’amministrazione;
  • Spese generali – aggiornare percentuali sulle spese generali, ferme da oltre 40 anni, per tenere conto dell’evoluzione dei costi nel settore degli appalti;
  • Computo metrico estimativo – garantire la piena valenza contrattuale del computo metrico, che attualmente non permette alle imprese di presentare offerte adeguate;
  • Elementi qualitativi delle offerte – evitare che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa venga trasformato in una gara al massimo ribasso, mettendo un limite all’importanza della componente prezzo.

Per ulteriori approfondimenti, puoi di seguito scaricare i testi delle risoluzioni.

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