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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»
Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Nel dettaglio, il citato articolo 9, Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare le disposizioni finali, di coordinamento e di abrogazione, al comma 1 e al comma 2 prevede l’abrogazione di norme che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene disposizioni di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. In particolare, viene prevista l’abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell’ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni. Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l’adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.
Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.
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